I tempi per il rilascio sono indicativi e variabili in base al tipo di permesso.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.